La SCIA edilizia in sanatoria
Il TAR Basilicata ha affermato che la SCIA si pone quale eccezione al generale principio del tempus regit actum che regge l’attività procedimentale della P.A., in ragione di due elementi: l’assenza di un procedimento amministrativo, essendo la SCIA atto del privato segnalante, e la possibilità di iniziare immediatamente l’attività dalla data di presentazione della SCIA stessa.
In tal senso, il potere di verifica e di controllo va esercitato dalla P.A. con riferimento ai requisiti e presupposti di legge per l’avvio dell’attività esistenti al momento della presentazione della SCIA e della realizzazione delle opere in essa considerata.
Il TAR ha applicato questi principi alla SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, nel testo antecedente alla cd. riforma Salva casa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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E quali sono i nuovi principi ora dell art.37?
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