Le “specifiche norme di tutela” ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. c del terzo Piano Casa
Nel caso di specie, il Comune adottava una variante alle N.T.A. del P.R.G. con cui vietava “gli interventi edilizi al piano terra in sopravanzamento rispetto al fronte attuale” in alcuni immobili, individuati tramite le vie di appartenenza.
La variante faceva espresso riferimento all’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii. (cd. terzo Piano Casa), ormai abrogato dall’art. 19 l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050).
Il TAR Veneto ha offerto alcuni principi utili sulla norma di cui alla lettera c cit.: in particolare, i limiti ivi previsti non devono necessariamente essere riferiti a singoli edifici, ma anche ad aree o zone meritevoli di protezione di più ampia estensione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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