Modifica dei prospetti e degli esterni dell’edificio
Il TAR Veneto ha affermato che le modifiche dei prospetti quali l’apertura di nuove finestre, la chiusura di quelle preesistenti o il loro spostamento, l’apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio o comunque su una parete esterna dello stesso, la trasformazione di vani finestra in altrettante porte-finestre sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia.
Le modifiche del prospetto e della consistenza esterna dell’edificio non possono pertanto essere qualificate come mero restauro e risanamento conservativo, come avrebbe voluto il ricorrente, perché modificano la struttura esterna dell’edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Per cui Avvocato, sono interventi che rientrano nella ristrutturazione “pesante”immagino, art. 10 c.1 let. c, del Dpr 380/2001-
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