Modifica del prospetto di un edificio in area paesaggistica
Il TAR Palermo ha affermato che la trasformazione del garage in un vano abitabile, mediante sostituzione della saracinesca e chiusura con blocchi di poroton, costituisce modificazione dell’aspetto esteriore dell’edificio (cioè, del prospetto) e, per l’effetto, è assoggettata ad autorizzazione paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Questa sentenza E’ MOLTO INTERESSANTE perchè conferma un orientamento ben illustrato nel seminario che abbiamo organizzato a febbraio proprio sulle “autorizzazioni paesaggistiche”. Il prof. Alessandro Calegari ci aveva ben spiegato che , qualora l’opera realizzata in assenza di titolo edilizio e che comporti modifica dell’aspetto esteriore, sia stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico e, quindi, evidentemente, senza autorizzazione paesaggistica, non comporta l’applicazione degli articolo 167 e 181 del d. lgs. 42/2004 perchè non è stato compiuto alcun illecito paesaggistico [non essendovi alcuna norma di tutela quando è stata realizzata]. In tali casi quindi, si procederĂ non con l’accertamento di compatibilitĂ paesaggistica, ma con la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 e dovrĂ essere valutata “ora per allora”. Questo aspetto è ben ripreso nella sentenza segnalata in questo post in questo passaggio:
“Per quanto concerne, infine, alla chiusura del salone veranda al piano terra e al piano primo, la sentenza del Tribunale di Termina Imerese, emessa all’esito di un giudizio penale promosso nei confronti del ricorrente -OMISSIS–OMISSIS-, ha accertato la preesistenza di tali opere di trasformazione fin dal1970, ossia prima dell’introduzione del vincolo di cui all’art. 15 l.r. 78/1976,sicchĂ© – sotto il profilo paesaggistico – non è intervenuta alcuna modificazione necessitante dell’autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n.42/2004 e legittimante il potere di ripristino dell’amministrazione resistente.”
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