Natura della CILA e poteri del Comune in merito

18 Mar 2025
18 Marzo 2025

Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto giuridico della CILA, dando atto dei due orientamenti in merito.

Secondo un’opzione ermeneutica, l’attività assoggettata a CILA è libera e non è sottoposta a un controllo sistematico. Il Comune conserva il potere di sanzionare l’intervento, una volta realizzato, o perché in assenza di titolo idoneo o perché in difformità rispetto al Piano.

Secondo un altro orientamento, poiché la CILA è divenuta il titolo general-residuale per tutte le opere non soggette a SCIA, PdC o attività edilizia libera, e quindi ad oggi sono ricondotte alla CILA anche opere quantitativamente rilevanti, la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto. Si devono perciò mutuare i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA.

Il Consiglio di Stato ha aderito a questo secondo orientamento.

Sono impugnabili gli atti, variamente adottati dagli Enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di irricevibilitĂ  ovvero archiviazione o simili delle CILA che, seppur espressivi di poteri non tipizzati, una volta esercitati devono ritenersi dotati dei caratteri della lesivitĂ .

Il Consiglio ha espressamente esteso queste considerazioni anche alle CILA Superbonus.

Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Il comune può intervenire si dice nel post, per difformità rispetto al piano, ma la Cila deve essere conforme rispetto al progetto, non rispetto agli interventi, come invece è previsto per la Scia.

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  2. Anonimo says:

    Premesso, che in generale le CILA sono assoggettate a controllo a campione, nella misura minima di una ogni dieci rispetto alla consistenza di quelle pervenute.

    Alcuni Comuni hanno inserito nel proprio Regolamento che,

    *Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione, sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale. Non potrà costituire fonte di legittimo affidamento per il privato circa la consistenza e la legittimità dell’intervento realizzato, qualora, in un momento successivo, venga appurato che il contenuto della CILA stessa non sia conforme allo schema normativo di riferimento (in via esemplificativa e non esaustiva, per errata rappresentazione dello stato dei luoghi, per non corretta identificazione della legittimità dell’edificio sul quale si interviene, o per ogni altra carenza che comprometta la legittimità della certificazione stessa).

    Qual è il valore di questa disposizione? In che modo può proteggere il Comune da eventuali contestazioni?

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