Natura paritetica degli atti di ricalcolo del costo di costruzione
Il TAR Veneto evidenzia che la rideterminazione della misura del contributo di costruzione è un atto che la P.A. opera in sede paritetica, non essendo dunque necessaria apposita comunicazione di avvio del procedimento, e non potendo essere considerata quale autotutela dell’Amministrazione: non è quindi necessario verificare la sussistenza dei relativi requisiti.
Inoltre, per tale stessa ragione, non è configurabile alcun affidamento incolpevole del privato relativamente al calcolo inizialmente effettuato – e poi oggetto di conguaglio –, essendo lo stesso passibile di revisione, in melius o in peius, nel termine di prescrizione decennale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In parte non vero- Il Tar veneto nel 2007, in prima istanza aveva dato torto ad un comune, anche per il mancato avvio del procedimento, per il recupero del 5% del costo di costruzione- si è dovuto annullare tutti gli atti emessi e avviare il procedimento – – giglio
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