Recupero obbligatorio del costo di costruzione versato in misura inferiore al dovuto
Il TAR Veneto ricorda che l’aliquota minima del 5% prevista per il costo di costruzione è sempre stata direttamente applicabile, sin dall’entrata in vigore del T.U. Edilizia; essa è inderogabile, in quanto rappresenta livello essenziale delle prestazioni, e i Comuni hanno l’obbligo giuridico di procedere al conguaglio, se in precedenza avevano applicato la più bassa – ed incostituzionale – aliquota del 2,5% prevista dalla l. R.V. n. 4/2015.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Pervero, con l’art. 7, comma 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537 (rimasto in vigore fino all’entrata in vigore del Testo Unico dell’edilizia) il Legislatore Statale aveva già modificato il parametro, prevedendo che il contributo fosse determinato in una percentuale compresa tra il cinque ed il venti per cento del costo di costruzione, così riportandolo alla cornice prevista dalla formulazione originaria dell’art. 6, c. 3 Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
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