Obblighi di rimozione di un manufatto contenuti in un titolo edilizio decaduto
Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso di titolo edilizio che contenga la prescrizione di demolizione di un manufatto come obbligo derivante da una fonte esterna (e.g., concessione o piano attuativo), la sopravvenuta decadenza del titolo non esonera da tale obbligo, ma costituisce inadempimento della prescrizione e della fonte da cui la stessa proviene.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Non so se sia pertinente, istruttoria del 2004: l’edificio principale è previsto da demolire con la concessione edilizia n. ****, in quanto mediante l’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 della legge regionale 05-3-1985, n. 24, risultano edificati n. 2 edifici ad uso residenziale. Ma in quel comune era ammesso la realizzazione la realizzazione di edifici ad uso residenziale ottenuta mediante permuta d’uso, da rurale a residenziale, di edifici esistenti con recupero di volume residenziale come nuova costruzione, pertanto si applicava l’art. 3 e il fabbricato poteva essere mantenuto. Ma anche nei casi in cui nel frattempo era cambiato il piano poteva essere mantenuto, per cui non sempre va demolito.
Buon giorno, oltre a quanto rilevato nel post, la sentenza contiene un interessante passaggio a pagina 7 e precisamente: “a prescinedere dal momento di realizzazione delle opere … il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è, in conformitĂ al principio generale “tempus regit actum”, quello vigente al momento dell’irrogazione della sanzione, non giĂ quello in vigore all’epoca della realizzazione dell’abuso”.
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