Aumento della percentuale dell’obbligo di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

21 Giu 2022
21 Giugno 2022

Vi segnalo il:

D.LGS 199 del 08/11/2021  “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”

Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 

Art.26 “Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile  per  il  miglioramento della prestazione energetica degli edifici”

1. I progetti di edifici  di  nuova  costruzione  ed  i  progetti  di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti [per le definizioni vedere quelle del D.Lgs. n°28/2011, che rimangono ferme] per  i  quali  la richiesta del  titolo  edilizio  è  presentata  decorsi  centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, [quindi parliamo di richiesta presentata dal giorno 14/06/2022 compreso] prevedono l'utilizzo  di  fonti  rinnovabili  per  la  copertura  dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo  i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del  presente decreto.

(…) ALLEGATO III  -  Obblighi  per  i  nuovi  edifici,  per  gli  edifici  esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti paragrafo 1. Campo di applicazione 1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti  a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo  3  marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di  applicazione  del  decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno  2015  concernente adeguamento linee guida nazionali per  la  certificazione  energetica degli edifici, e per i quali la  richiesta  del  titolo  edilizio  e' presentata decorsi centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto [quindi dal 14/06/2022 compreso].

Paragrafo 2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

1. Gli edifici di cui al paragrafo 1,  punto  1 [quindi i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti] sono  progettati  e realizzati in modo da  garantire,  tramite  il  ricorso   ad  impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  il  contemporaneo  rispetto  della copertura del 60% dei consumi previsti per  la  produzione  di  acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei  consumi  previsti  per  la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione  invernale  e la climatizzazione estiva.

Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e dirigente del Comune di Spinea

1 reply
  1. Anonimo says:

    Bisogna spiegare che non è che non c era obbligo fino ad adesso. Con il dlgs n 199/ 2021 , che ha in parte modificato il dlgs n 28/2011,quello che era il 50% ora è passato al 60%

    Rispondi

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