Aumento della percentuale dell’obbligo di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
Vi segnalo il:
D.LGS 199 del 08/11/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”
Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021
Art.26 “Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici”
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti [per le definizioni vedere quelle del D.Lgs. n°28/2011, che rimangono ferme] per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [quindi parliamo di richiesta presentata dal giorno 14/06/2022 compreso] prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.
(…) ALLEGATO III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti paragrafo 1. Campo di applicazione 1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto [quindi dal 14/06/2022 compreso].
Paragrafo 2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1 [quindi i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti] sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e dirigente del Comune di Spinea
Bisogna spiegare che non è che non c era obbligo fino ad adesso. Con il dlgs n 199/ 2021 , che ha in parte modificato il dlgs n 28/2011,quello che era il 50% ora è passato al 60%
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!