Obscura lex: il cd. superbonus si applica anche agli immobili fiscalizzati ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001?

08 Giu 2021
8 Giugno 2021

L’articolo 33 del d.l. n. 77 del 31.05.2021 (cd. decreto semplificazioni bis), pubblicato in G.U. n. 129 del 31.05.2021, riscrive il c. 13 ter dell’art. 109 del d.l. n. 34/2020 (convertito nella legge 77 del 2020), stabilendo che: “13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di  quelli  comportanti  la  demolizione  e  la  ricostruzione  degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto  la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento  o  del  provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero  è  attestato  che  la costruzione è stata completata in data antecedente al  1°  settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede  l'attestazione  dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del  decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Per  gli interventi di cui al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;  c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.

Per quanto ivi interessa, la norma estende il cd. superbonus anche agli immobili “legittimati”, purché ne venga indicato il provvedimento cd. legittimante: “Nella CILA sono attestati gli estremi … del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione”.

Ma cosa si intende per immobile legittimato?

Sicuramente la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 rende legittimo l’edificio, al pari dei condoni edilizi che si sono susseguiti nel tempo, ex l. n. 47/1985, l. n. 724/1994 e l. n. 326/2003.

Ma anche la fiscalizzazione ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 rende ex se legittimato il fabbricato?

La risposta non è affatto scontata.

Da un lato, infatti, la fiscalizzazione non equivale ad una sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e, come noto, non permette di ottenere né le agevolazioni fiscali, ex art. 49 del d.P.R. n. 380/2001, né gli incentivi volumetrici (i.e. Veneto 2050).

Dall’altro lato, però, essa permette la commerciabilità del bene e, almeno secondo parte della giurisprudenza amministrativa e civile, consente finanche di realizzare gli interventi edilizi eccedenti l’ordinaria manutenzione, dato che la sanzione pecuniaria de qua è un succedaneo della sanzione reale demolitoria non portata a compimento.

Seguendo l’impostazione più benevola, quindi, si potrebbe sostenere che il legislatore, con l’espressione qui commentata, abbia esteso il cd. superbonus anche agli edifici in parte abusivi ma oggetto di una fiscalizzazione amministrativa?

Forse sì.

Voi cosa ne pensate?

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

2 replies
  1. Anonimo says:

    Avvocato dipende: se trattasi di aumento di altezza di un fabbricato in effetti mi pare difficile dire faccio l intervento fino a mt x il resto NO se invece trattasi di ampliamento autonomo penso non si possa applicare il bonus. Quindi in definitiva dipende dell oggetto della parte abusiva

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  2. Anonimo says:

    per me quegli immobili possono arrivare fino al risanamento conservativo- non oltre

    Rispondi

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