Opere abusive soggette ad attività edilizia libera, CIL o CILA

22 Apr 2025
22 Aprile 2025

Il TAR Catania ha offerto utili princìpi in merito.

L’art. 31, co. 2 d.P.R. 380/2001 sottende e presuppone la valutazione di una pluralità di circostanze di fatto e di diritto che la P.A. deve appurare prima di adottare l’ordine di demolizione, tra cui: i) la natura, la consistenza e la tipologia dell’opera così da ricondurla nell’alveo di quelle necessitanti di un titolo edilizio e non già nell’edilizia libera o “comunicata”; ii) l’assenza di evidenti indizi di una sua realizzazione in un’epoca in cui non era necessario munirsi di tale titolo autorizzatorio.

L’onere motivazionale in ordine alla contestazione dell’abusività delle opere deve considerarsi inversamente proporzionale alla manifesta evidenza dei predetti presupposti: di regola, è sufficiente la mera descrizione dell’intervento edilizio qualora già chiaramente sussumibile nell’ambito di operatività degli artt. 31 e 33 d.P.R. cit., dato che la doverosità e vincolatività dell’ordine di demolizione è collegata all’accertamento della realizzazione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo.

A fronte di interventi edilizi astrattamente riconducibili agli artt. 6 e 6-bis d.P.R. cit. (attività edilizia libera, CIL, CILA), l’onere di motivazione dell’ordinanza di demolizione deve ritenersi esteso anche ai profili di fatto e di diritto in grado (anche alla luce della discrezionalità ermeneutica che la P.A. conserva nell’ambito dell’attività di vigilanza ex art. 27 d.P.R. cit.) di escluderne la riconducibilità a tale categoria e la sicura ascrivibilità ad una diversa, giacché l’illegittimo avvio dell’attività edilizia soggetta a mera comunicazione implica esclusivamente l’applicazione una sanzione pecuniaria “secca”.

La presentazione della CIL o della CILA da parte del privato attenua la regola giurisprudenziale che esclude la rilevanza partecipativa del privato ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione, onerando la P.A. di una specifica motivazione in ordine all’abusività delle opere contestate. Infatti, la CIL o CILA permette alla P.A. di conoscere l’intervento edilizio allo scopo di attivare la vigilanza per escluderne la riconducibilità alle diverse categorie escluse a priori o necessitanti un diverso titolo edilizio: tali comunicazioni costituiscono uno strumento di dialogo volto ad inverare i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Una domanda ricorrente nel dibattito tecnico-giuridico riguarda l’efficacia di una CILA presentata al di fuori del proprio ambito di applicazione.
    “Interessante” la sentenza: in presenza di una Cila, Cil, per opere non riconducibili a tali comunicazioni, il comune deve motivare l’ordinanza di demolizione. Allora, visto che un intervento sia stato oggetto di comunicazione preventiva da parte del privato, e nel caso in cui la P.A. ritenga che le opere avrebbero richiesto un titolo edilizio superiore, il privato è “coperto” da tale comunicazione, visto che l’orientamento giurisprudenziale semplificato espresso dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017 è applicabile solo in caso di immobili mai assistiti da alcun titolo.

    Per me ha ragione il Comune, il resto mi appaiono cavilli.

    Rispondi

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