Permesso di costruire convenzionato e polizza fideiussoria

30 Lug 2026
30 Luglio 2026

Una sentenza del TAR Veneto si occupa del permesso di costruire convenzionato e della sua polizza fideiussoria prevista nella convenzione.

Il TAR riassume le caratteristiche di questo permesso.

Giova, anzitutto, richiamare sinteticamente la disciplina dell’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001.

Il permesso di costruire convenzionato costituisce uno speciale titolo edilizio che consente la realizzazione di interventi in contesti già urbanizzati o suscettibili di rapida infrastrutturazione, mediante un modulo procedimentale semplificato rispetto alla pianificazione attuativa ordinaria.

In tale prospettiva, lo strumento, introdotto dal legislatore in un’ottica di semplificazione procedimentale, è finalizzato a evitare il ricorso a piani attuativi complessi, pur garantendo, attraverso la convenzione, il soddisfacimento degli interessi pubblici connessi all’intervento edilizio.

La funzione è, infatti, quella di “assicurare una disciplina accessoria del permesso di costruire, andando oltre la dimensione provvedimentale e consentendo di strutturare e regolare un rapporto di durata che rende più articolata la relazione giuridica tra il richiedente e l’amministrazione comunale” (Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2023, n. 5293; in termini sez. IV, 26 settembre 2025,n. 7564).

Esso si caratterizza, quindi, per l’integrazione tra il provvedimento amministrativo e un accordo (o convenzione), volto(a) a disciplinare puntualmente gli obblighi del privato, così da assicurare un ordinato assetto del territorio.

Sul punto, l’art. 28 bis delinea un istituto complesso, nel quale si fondono due strumenti giuridici differenti: un atto consensuale, la convenzione – approvata dal Consiglio comunale e stipulata nelle forme proprie dell’atto negoziale –, e un atto provvedimentale, il permesso di costruire.

Post di Dario Meneguzzo avvocato

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Sentenza chiara e più che condivisibile … anche sulle spese!

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