Permesso di costruire privo di autorizzazione paesaggistica, per non aver il privato dichiarato l’esistenza del vincolo: quid iuris?
Il Consiglio di Stato ha affermato che non costituisce falsa rappresentazione ai sensi dell’art. 21-nonies, co. 2-bis l. 241/1990, legittimante il superamento del termine massimo per l’annullamento in autotutela, la mancata dichiarazione resa dal privato in seno all’istanza di permesso di costruire (PdC) in ordine all’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, giacché riguardante aspetti conosciuti o facilmente conoscibili dal Comune, poiché costituenti un elemento essenziale dell’istruttoria che l’attività della fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare.
Allorché non più annullabile per decorso del termine massimo per l’autotutela, il PdC rilasciato senza la previa autorizzazione paesaggistica è comunque inefficace.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Per cui in questo caso la PA, non ha nessuna “tutela” dall’eventuale annullamento in autotutela per falsità, e il privato in caso di danno subito da un atto amministrativo illegittimo, potrebbe in teoria chiedere risarcimento.
grazie avv. antico, ricostruzione chiarissima … insomma un bel pasticcio …
Nel caso di specie, il privato domandava un PdC – poi effettivamente rilasciato – senza dichiarare che l’immobile era soggetto al vincolo paesaggistico. Il Comune non si avvedeva del vincolo e rilasciava il PdC.
Una volta emerso il problema, ci si è chiesti se l’istanza di PdC, nella parte in cui non menzionava il vincolo paesaggistico, fosse viziata da un falso dichiarativo e, per l’effetto, se il PdC rilasciato fosse passibile di annullamento in autotutela, anche oltre il termine massimo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non ricorreva un’ipotesi di falsità: era onere del Comune accorgersi di una “dimenticanza” così macroscopica come l’indicazione del vincolo paesaggistico insistente in loco.
Il Consiglio ha aggiunto che, però, non per questo il PdC poteva dirsi consolidato.
Un PdC emesso in assenza della previa autorizzazione paesaggistica, a motivo del vincolo ivi insistente, indebitamente ignorato dal privato e dal Comune, deve considerarsi inefficace.
Per l’effetto, la relativa attività edilizia non può dirsi assentita e, se eseguita comunque, è passibile di demolizione.
Se si potevano spiegare meglio i due passaggi: l’autotutela, in questo caso non cè falso, e l’efficacia del titolo.
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