Piano casa a disciplina transitoria
Il T.A.R. Veneto stabilisce che la cd. ultrattività del cd. Piano Casa ter (l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii.) previsto dall’art. 17 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto 2050) si applica anche alle varianti del progetto originario, purché non siano tali da stravolgere l’impianto iniziale dell’opera.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Immagino sempre nel rispetto dell’ex art. 3 c. 4 let. h):
h) che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
Ora modificato dal Pdl n. 244 – art. 72 – c. 4 let. h:
h) che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, nonché di cui alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
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