La Camera approva la legge di conversione del decreto legge Salva Casa e la trasmette al Senato

22 Lug 2024
22 Luglio 2024

Nella seduta di venerdì 19 luglio, la Camera, con 155 voti favorevoli, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (A.C. 1896-A). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Si allega il testo commentato reso disponibile dal servizio studi della camera.

Post di Daniele Iselle

Disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplific_rdil_ed-urban17-07-2024

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01424605.pdf

10 replies
  1. Anonimo says:

    Qualcuno sa dire a cosa serve UNITEL , visto che è solo un soggetto passivo che subisce queste riforme senza mai avere voce in capitolo nei vari tavoli…o se fa proposte, come avvenuto in audizione commissione ambiente alla camera, non vengono mai ascoltati, visto i temi che affronta…poveri enti locali come sono messi

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    • RAFFAELE DI MARCELLO says:

      Almeno UNITEL ci prova. Chi altri tenta di rappresentare i tecnici degli Enti locali? Forse i sindacati? O ANCI? Non mi sembra che nessun altro, a parte UNITEL, provi a far sentire la voce di chi, quotidianamente, deve applicare norme spesso confuse, contradditorie e inefficaci.

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      • Anonimo says:

        Infatti, non mi pare che abbiano fatto le barricate per il “doppio silenzio assenso” ora previsto per sanare con l’art- 36bis. Cosa fuori dal mondo.

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  2. Anonimo says:

    L avere eliminato nella sanatoria art36bis o meglio avere mantenuto il solo adeguamento della sicurezza, anche strutturale, vuol dire che sano con le norme edilizie vigenti al momento dell abuso, o non posso sanare se non rispetto oggi le altri condizioni ora eliminate..alcuni pensano questa ultima ipotesi, dovuta al fatto che in questo caso la norma era molto permissiva se si permetteva di regolarizzare sempre, bastava adeguarsi.Sarebbe un deterrente di fatto..non sono sicuro che la lettura sia questa, anche perché ci si era lamentati nelle varie auduzioni in commissione, che appunto si doveva regolarizzare tutto alle norme vigenti oggi, e non al tempo dell abuso…

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    • Anonimo says:

      Ai fini dell’agibilità art. 24 – dPR n. 380/2001, queste modifiche(sanatoria condizionata) apportate in sede di conversione, che incidenza hanno, visto cosa dice il citato articolo:

      – 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

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  3. Anonimo says:

    La responsabilità penale della sanatoria condizionata art.36bis delle opere da demolire, rimane salva? Da quando inizia nel caso la prescrizione?

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    • Anonimo says:

      Cassazione Penale, sentenza n. 32340/2023 e n. 16498/2021, afferma che:
      • non determina l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e deve considerarsi illegittimo il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (vedi anche Cass. Pen. n. 28666/2020, n. 51013/2015).

      • la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (vedi anche Cass. Pen. n. 47402/2014).

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  4. Fiorenza Dal Zotto says:

    Calegari, scusate

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  5. Fiorenza Dal Zotto says:

    comune di spinea e kairos – webinar 20 settembre 2024 dalle 9.30 alle 14 – Appena verrà pubblicato il testo invieremo anche a Italiaius programma con modalità di iscrizione al seminario – relatori prof. avv. Calegati e avv. Chinello, grazie

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  6. Anonimo says:

    Leggi regionali veneto dichiarate incostituzionali a più riprese, ora inserite nell art 34ter. Come si chiama questo?

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