Poteri della P.A. nei confronti della SCIA illegittima
Il TAR Veneto ha chiarito che, ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 6-bis l. 241/1990, la P.A. deve rispettare il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della SCIA, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Decorso detto termine, la P.A. può agire solo in autotutela ai sensi e alle condizioni indicate dall’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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