Quali sono i casi in cui lo stato legittimo di un immobile prescinde dai titoli edilizi?
Il TAR Milano ha affermato che lo stato legittimo di un immobile – secondo l’attuale testo dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 – è quello che risulta dai titoli edilizi, potendosene prescindere solo per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, nonché per quelli relativamente ai quali sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Mi sembra che il principio di prova o gli estremi, si applichi soltanto agli immobili realizzati in epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo, e non anche a quelli per i quali tale titolo era invece necessario.
Il Tar è rimasto indietro- è stato modificato questo ultimo passo….>ora si dice…: non siano disponibili la copia o gli estremi. – Magari per gli estremi si potrebbe citare il caso che in alcuni atti di compravendita si fa riferimento al fatto che l’immobile è stato costruito “in forza di regolare licenza edilizia” anche se non si riportano gli estremi.
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