Poteri del Comune nei confronti di una SCIA edilizia e tutela del terzo controinteressato
Il TAR Milano ha affermato che l’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990, nell’esplicitare che le SCIA non sono provvedimenti amministrativi, stabilisce altresì espressamente che le stesse non sono autonomamente impugnabili e che dunque l’unico modo per procedere alla loro contestazione in via processuale è la previa sollecitazione dei poteri di controllo comunale e la successiva impugnazione dei provvedimenti che il Comune assume nell’esercizio di tali poteri.
Per l’effetto, nell’impugnare il provvedimento comunale che decide su un esposto presentato, non si possono far valere asseriti vizi ulteriori e diversi da quelli nello stesso evidenziati e solo rispetto ai quali il Comune si è espresso nell’esercizio del proprio potere di controllo: altrimenti, il privato censurerebbe surrettiziamente ed inammissibilmente aspetti della SCIA e non del provvedimento amministrativo, che invece costituisce l’unico atto impugnabile. Ciò anche alla luce dell’art. 34, co. 2 c.p.a., che non ammette pronunce, da parte del Giudice, su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Le tutele in capo al terzo controinteressato, come chiarito dalla Corte costituzionale, consistono, nella prospettiva dell’interesse legittimo, nell’attivare, oltre agli strumenti di tutela già richiamati, i poteri di verifica della P.A. in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 21, co. 1 l. 241/1990, nonché i poteri di vigilanza e repressivi di settore ai sensi dell’art. 21, co. 2-bis l. 241/1990, come, ad esempio, quelli in materia di edilizia, regolati dagli artt. 27 ss d.P.R. 380/2001. Il terzo avrà inoltre la possibilità di agire in sede risarcitoria nei confronti della P.A. in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica, anche alla luce dell’art. 21, co. 2-ter l. 241/1990, che fa espressamente salva la connessa responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente, ove la SCIA non fosse conforme alle norme vigenti. Valgono infine le ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La sentenza, trattandosi della famigerata torre realizzata fra via Stresa e la via privata Belirate, farà rumore, ma sarà il rumore sbagliato.
In effetti il T.A.R. riconosce che la famigerata Commissione per il Paesaggio milanese ha agito nel rispetto delle proprie attribuzioni e che il procedimento del Comune di Milano è stato corretto.
Fra l’altro il ricorrente non ha particolarmente contestato che l’intervento rientri nel novero delle ristrutturazioni. E i Giudici non sono entrati nel merito.
La sentenza non apporta nulla di nuovo al “ caso Milano “ affrontando, al contrario, in modo approfondito il tema dei mezzi di tutela del controinteressato rispetto a una S.C.I.A. .
Scontato il ricorso in appello non credo che il Consiglio di Stato molto si discosterà dalla Corte territorialmente competente.
È interessante ( e un tantino ardita ) la soluzione del Comune di Milano per la ricostruzione dello stato legittimo ….
Temo invece che qualcuno ne trarrà motivo per dar aria alla bocca ….
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!