Rassegna di giurisprudenza in materia di SCIA
La rassegna contiene i seguenti post:
1. Presentazione di una SCIA per la realizzazione di opere che avrebbero richiesto un PdC: che succede se il Comune non inibisce la SCIA?
2. SCIA edilizia incompleta
3. Interventi soggetti a SCIA edilizia
4. SCIA edilizia incompleta e successiva ordinanza di demolizione
5. I poteri del Comune nei confronti della SCIA edilizia
6, Poteri del Comune su SCIA in variante al PdC
7. Interesse del comproprietario ad opporsi alla SCIA in sanatoria presentata dall’altro comunista
8. Piena conoscenza della lesività di una SCIA edilizia
9. Sospensione della SCIA edilizia da parte del Comune
10. Annullamento d’ufficio inibitoria SCIA
11. Il potere comunale di repressione e inibizione di una SCIA edilizia
12. Soggetti legittimati a presentare una SCIA in sanatoria
13. SCIA edilizia e preavviso di rigetto
14. Rinuncia tacita di una SCIA edilizia
15. SCIA e partecipazione procedimentale del privato
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Sarebbe utile comprendere la differenza tra la presentazione di una SCIA preventiva e quella di una SCIA in sanatoria. Ad esempio, è possibile presentare una SCIA preventiva ai sensi dell’art. 22, comma 2-bis, del DPR 380/2001, mentre non è invece consentito presentare una SCIA in sanatoria, nemmeno nei casi previsti dal “salva casa”. Anche se le opere sono in parziale difformità, non è possibile ricorrere alla SCIA in sanatoria, poiché in tal caso si è in assenza di titolo abilitativo, con riferimento all’art. 36. Quanto detto, si riscontra in un passaggio, nella sentenza della Corte costituzionale n. 217/2022.
Sul punto 6) il comune non può fare nulla fino al fine lavori.è prevista la variante finale per opere conformi… Se si vogliono contestare gli elaborati della scia, è un altra cosa…con la scia in variante finale si possono fare modifiche, e comunicarle alla fine..(salvo altri aspetti settoriali, che vanno acquisiti prima).Se si vuole dire che per realizzare opere in variante, bisogna presentare una scia preventiva, è contro legge, come chiaramente indicato all’ art.22 commi 2 e 2bis..Ce una sentenza di giorni fa, postata su questo sito che dice appunto, che il comune non può sospendere o fare altro, se i lavori non sono ultimati..questa deve essere oramai una cosa chiara.
Versione rivista:
Riguardo al punto 6, il comune non può intervenire fino al termine dei lavori, se prevista una variante finale per opere conformi. Se si desidera contestare gli elaborati della SCIA, si tratta di un’altra questione. Con la SCIA in variante finale, è possibile apportare modifiche e comunicarle al termine dei lavori, salvo altri aspetti settoriali che devono essere acquisiti in anticipo. Affermare che per realizzare opere in variante sia necessaria una SCIA preventiva è contro legge, come chiaramente indicato nell’art. 22, commi 2 e 2bis. Recentemente, è stata pubblicata una sentenza su questo sito che afferma che il comune non può sospendere o intraprendere altre azioni se i lavori non sono stati completati. Questo dovrebbe ormai essere un concetto chiaro.
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