Ricostruzione di edifici non più esistenti
Il TAR Veneto ha affermato la contraddittorietà dell’applicazione in contemporanea degli artt. 4 della l. R.V. n. 24/1985 e 76, ultimo comma l. R.V. n. 61/1985, vigenti all’epoca della notifica del ricorso: trattasi infatti di norme che tra loro si trovano in un rapporto di regola-eccezione, ma entrambe presuppongono l’esistenza di un precedente fabbricato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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