SCIA e garanzie partecipative del privato
Il TAR Basilicata ha affermato che la natura giuridica della SCIA, che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, induce a escludere che l’Autorità procedente, dinanzi ad una SCIA inefficace (per mancanza dei presupposti), debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia, o anche il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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