Se la finestra non dà sull’intervento…
Si applica comunque il d.m. n. 1444/1968. Lo ha ricordato il TAR Veneto ricordando la giurisprudenza che evidenzia come sia la parete (finestrata) a costituire il dato di riferimento per il calcolo della distanza, e non la finestra in sé e per sé, nonché la circostanza per cui la ratio di evitare intercapedini insalubri e pericolose non cessa di esistere solo perché la porzione di parete antistante all’intervento – nel caso di specie, si trattava di un ampliamento – non è dotata di finestre.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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