Serbatoi di capacità inferiore a 13 mc
Il TAR Veneto evidenzia che – ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 128/2006 – i serbatoi e i depositi di gas liquefatti di capacità complessiva a 13 mc sono da qualificarsi come attività edilizia libera, sia ai fini urbanistici sia edilizi.
Inoltre, se realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ma nel sottosuolo, sono esentati dalla necessità di ottenere la previa autorizzazione ai sensi della voce A15 del d.P.R. n. 31/2017 (e lo stesso vale i pozzetti a raso emergenti non oltre i 40 cm dal suolo).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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