Impugnazione del silenzio-rigetto sull’istanza di PdC in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia
Il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del legislatore di qualificare il silenzio come rigetto ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 trova la propria ratio nella necessità di tutela del corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la cui repressione costituisce attività doverosa per la P.A., nella certezza e celerità dei tempi di definizione del procedimento di sanatoria, nel coordinamento con la previsione di cui all’art. 45 d.P.R. 380/2001 (in forza della quale la presentazione della relativa istanza determina la sospensione del procedimento penale sino alla sua definizione), nonché nell’esigenza di sollecita tutela del privato che ha la possibilità di impugnare il diniego tacito della sanatoria.
In caso di impugnazione del silenzio-rigetto sulla domanda di PdC in sanatoria ex art. 36 cit., attesa l’impossibilità logica di far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, essendo tali vizi intrinsecamente estranei alla fattispecie del silenzio significativo, il privato potrà dolersi del solo contenuto sostanziale del rigetto, dimostrando i presupposti dell’accoglimento. Pertanto, è inevitabile che, in caso di impugnativa del provvedimento tacito di rigetto, il giudice si pronunci sulla sussistenza dei requisiti di sanabilità dell’opera, tra i quali non rientra mai l’affidamento riposto dal privato sulla sua legittimità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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