Silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire (PdC)
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di PdC, perché possa ritenersi formato il silenzio-assenso ex art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001, sono necessari i seguenti requisiti congiunti: a) che sia decorso inutilmente il tempo necessario alla conclusione del procedimento; b) che la domanda sia conforme al regime urbanistico ed edilizio applicabile; c) che essa sia corredata da corretti e completi elaborati grafici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Lo stesso c. 8 dice pure:
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
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