Segnalazione degli abusi edilizi alla Procura da parte del Comune e accesso agli atti
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha annullato il provvedimento di un Comune di differimento dell’accesso agli atti di un procedimento di repressione di abusi edilizi, richiesto dal proprietario, sulla base del fatto che era stata interessata la Procura della Repubblica con apposita informativa di reato.
Le informative dell’ufficio o gli atti ispettivi e perfino le denunce pervenute alla P.A. non possono essere sottratte al diritto di accesso, salvo il differimento, il quale (oltre ai casi in cui è normativamente disciplinato, come in materia di procedure di gara), dipende da una concreta valutazione caso per caso delle ragioni di tutela di terzi o dell’istruttoria che va, quindi, adeguatamente motivata.
Solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali, di talché gli atti posti in essere da una P.A. nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’Autorità giudiziaria.
L’effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestro ex artt. 253 ss. c.p.p. si verifica solo allorché la P.A., avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall’Autorità giudiziaria procedente l’estrazione di copie consentita dall’art. 258 c.p.p.
Si ringrazia sentitamente l’avv. prof. Marco Grotto per la segnalazione.
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!