Stato legittimo dell’immobile
Il TAR Veneto ha evidenziato che la verifica dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis T.U. Edilizia impone di comparare lo stato di fatto con gli interventi autorizzati dai vari titoli edilizi susseguitesi nel corso del tempo, non essendo sufficiente che l’intervento sia stato meramente rappresentato nelle varie planimetrie (ma non assentito).
La sentenza, peraltro, riguarda un’ipotesi di stato legittimo anteriore al d.l. n. 69/2024.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Si dice: La sentenza, peraltro, riguarda un’ipotesi di stato legittimo antecedente al d.l. n. 69/2024. Se con questa affermazione si vuole fare riferimento al fatto che non è sufficiente che l’intervento sia stato semplicemente rappresentato nelle planimetrie (senza essere effettivamente assentito) per essere considerato legittimo, va sottolineato che, da questo punto di vista, il decreto non legittima tali ipotesi, come più volte evidenziato nei vari webinar.
…nemmeno nella ipotesi di cui al comma 1bis….”o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi…….”, si legittima la semplice rappresentazione nelle planimetrie; oserei addirittura dire nemmeno nella ipotesi di cui all’art. 34 ter co.4, visto che di fatto tale tolleranza, poi diventa stato legittimo.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!