Stato legittimo dell’immobile

12 Set 2025
12 Settembre 2025

Il TAR Veneto ha evidenziato che la verifica dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis T.U. Edilizia impone di comparare lo stato di fatto con gli interventi autorizzati dai vari titoli edilizi susseguitesi nel corso del tempo, non essendo sufficiente che l’intervento sia stato meramente rappresentato nelle varie planimetrie (ma non assentito).

La sentenza, peraltro, riguarda un’ipotesi di stato legittimo anteriore al d.l. n. 69/2024.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Si dice: La sentenza, peraltro, riguarda un’ipotesi di stato legittimo antecedente al d.l. n. 69/2024. Se con questa affermazione si vuole fare riferimento al fatto che non è sufficiente che l’intervento sia stato semplicemente rappresentato nelle planimetrie (senza essere effettivamente assentito) per essere considerato legittimo, va sottolineato che, da questo punto di vista, il decreto non legittima tali ipotesi, come più volte evidenziato nei vari webinar.

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    • Anonimo says:

      …nemmeno nella ipotesi di cui al comma 1bis….”o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi…….”, si legittima la semplice rappresentazione nelle planimetrie; oserei addirittura dire nemmeno nella ipotesi di cui all’art. 34 ter co.4, visto che di fatto tale tolleranza, poi diventa stato legittimo.

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