Stato legittimo ed accertamento comunale

10 Mar 2025
10 Marzo 2025

Il T.A.R. Milano afferma che lo stato legittimo previsto dall’art. 9 bis, c. 1 bis del T.U. edilizia presuppone che il Comune abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, non essendo sufficiente, quindi, che un’opera abusiva fosse rappresentata negli stessi, qualora l’oggetto della pratica non concerneva anche tale opera difforme. Si evidenzia, sul punto, che anche il quesito n. D1.1.1 delle Linee Guida sul decreto salva-casa (cfr. pagg. 4-5 e 6) sembrano avvalorare tale lettura restrittiva delle normativa.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Non so se si parla dello stato legittimo di un immobile e delle verifiche a carico dell’Amministrazione, nella sentenza del TAR Lombardia del 25 gennaio 2025, n. 227, emessa soltanto qualche giorno prima della pubblicazione delle Linee Guida del MIT sul Salva Casa.

    ….e del fatto che si specifica nel testo: resta fermo, ovviamente, il potere dell’Amministrazione di accertare eventuali difformitĂ  realizzate dopo il rilascio o la formazione dei titoli pregressi, che, ove riscontrate, precluderanno di ritenere sussistente lo stato legittimo dell’immobile e consentiranno all’Amministrazione di procedere con i poteri previsti dall’ordinamento, ivi compreso il potere di negare il rilascio di nuovi titoli.

    Per completezza il Tar dice pure:

    Certificato di agibilitĂ : non attesta la regolaritĂ  urbanistica

    Infine, ricorda il TAR, non rileva nemmeno l’eventuale rilascio, o meglio, ottenimento, dell’abitabilità poiché il certificato di agibilità di un immobile non attesta la regolarità edilizia e urbanistica dello stesso, essendo tale aspetto afferente al titolo edilizio in senso stretto. I richiamati atti presidiano interessi diversi, visto che il primo è diretto ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell’edificio, mentre il titolo edilizio attesta la regolarità edilizia e urbanistica.

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