Sull’attività edilizia libera
Il TAR Piemonte sottolinea che la disciplina sugli interventi di attività edilizia libera è subordinata alle diverse prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la qualificazione di un intervento edilizio come rientrante tra quelli di attività edilizia libera non comporta l’impossibilità, per la P.A., di verificare l’idoneità dei locali ad una certa destinazione (nel caso di specie, direzionale).
INFATTI- l’art. 6 – comma 1, così recita:
***1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:******
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