Sull’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia

15 Ott 2019
15 Ottobre 2019

Una sentenza del TAR Veneto in primo luogo ribadisce il principio fondamentale secondo il quale l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia grava sul privato interessato.

In secondo luogo, però, il TAR ricorda che la giurisprudenza ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi non implausibili (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione) e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali.

La questione della datazione degli immobili (sia che si tratti della loro costruzione sia che interessi la loro conformazione) è destinata a diventare sempre più problematica col passare degli anni, perchè man mano che se ne vanno le persone che possiedono la memoria storica diventa davvero difficile per chiunque ricostruire come fosse lo stato dei luoghi per esempio nel 1966.

Come dice, infatti, la famosa canzone di Fabrizio De Andrè "Valzer per un amore":

"Vola il tempo lo sai che vola e va,
forse non ce ne accorgiamo
ma più ancora del tempo che non ha età,
siamo noi che ce ne andiamo".

A mio parere, per evitare che la maggior parte degli immobili italiani siano potenzialmente abusivi, a un certo punto bisognerà arrivare a dire che è la P.A. che dovrà dimostrare che l'immobile è abusivo e, se non ci riesce, si dovrà presumere che sia regolare.

In fin dei conti un celebre broccardo latino afferma che: "Onus probandi incumbit ei qui dicit" (l'onere della prava grava su chi afferma una cosa), che è confermato anche dall'articolo 2697 del codice civile.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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