Termine massimo entro cui disporre l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire
Il TAR Veneto ha affermato che, in tema di annullamento d’ufficio di un PdC ex art. 21-nonies l. 241/1990, il superamento del termine ragionevole (attualmente, non oltre 12 mesi) deve ritenersi consentito solo nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui la falsa attestazione, inerente ai presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive), nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale;
- b) nel caso in cui l’acclarata erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) alla P.A., ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte, nel qual caso si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco.
Pertanto, non ogni falsità, incompletezza, omissione, errore, imprecisione nella redazione delle istanze, degli elaborati progettuali o nell’interpretazione delle norme che presiedono alla determinazione dei parametri rilevanti ai fini della verifica della conformità di un progetto alla normativa urbanistico-edilizia può essere valorizzata ai fini del legittimo esercizio dell’autotutela oltre il termine previsto. Occorre, invece, che sussista una falsa rappresentazione dei fatti idonea ad indurre in errore la P.A., ossia una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui la P.A. non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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