Un grande magazzino per lo stoccaggio dei prodotti può essere una attività commerciale ai fini degli oneri
L’art. 19 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi prevede la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
Per gli interventi relativi ad attività commerciali e allo svolgimento di servizi prevede la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione.
Una sentenza del TAR Veneto chiarisce che un grande magazzino per lo stoccaggio dei prodotti non necessariamente va inquadrato come attività produttiva, potendo anche risultare utilizzato in una fase di una attività commerciale.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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