Approvazione di un PUA per silenzio-assenso
Il TAR Veneto ha affermato che il silenzio-assenso sulla proposta di PUA presentata dal privato può operare esclusivamente per i PUA di iniziativa privata che si pongano in mera attuazione dello strumento generale, non anche per quelli che comportino variante allo strumento generale; lo si desume, oltre che da ragioni di natura logico-sistematica, dal fatto stesso che i PUA difformi sono sottratti alla competenza giuntale per rientrare in quella del Consiglio comunale (cfr. art. 5, co. 13, lett. b d.l. 70/2011).
Il silenzio-assenso previsto dell’art. 20, co. 4-bis l.r. Veneto 11/2004 opera solo in caso di PUA conforme agli strumenti urbanistici sovraordinati, non potendo il privato conseguire un risultato che mai avrebbe potuto ambire con un provvedimento espresso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Si potrebbe anche dire che con il PUA in variante al PI di cui all’art. 20 comma 8ter l.r. n. 11/2004, può essere modificata la destinazione di zona, possono essere previste aree per attrezzature di interesse generale, purché in coerenza ed attuazione con gli obiettivi e i criteri generali del PI, la cui adozione e approvazione è demandata al Consiglio comunale,
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