Il TAR Veneto su PUA e silenzio-assenso: silenzio-assenso nell’adozione di un PUA

03 Dic 2024
3 Dicembre 2024

Nel caso di specie, il Comune sosteneva che non si fosse formato il silenzio-assenso nel procedimento di adozione di un PUA, giacché il Piano era ancora privo di alcuni degli atti e dei chiarimenti indicati nella richiesta di integrazione documentale avanzata al privato, che costituirebbero presupposti necessari per l’adozione del PUA stesso.

Il TAR Veneto ha invece ritenuto formato il silenzio-assenso.

Se si dovesse richiedere ai fini della formazione del provvedimento tacito di assenso anche l’accertamento della sussistenza dei requisiti di carattere sostanziale, oltre che formale, si dovrebbe ammettere che sia sempre necessario un provvedimento esplicito, il che escluderebbe a priori l’applicabilità e la praticabilità stessa della procedura della formazione del titolo abilitativo per silentium.

Pertanto il piano deve intendersi adottato per silenzio-assenso nonostante lo stesso possa risultare privo di qualche presupposto di carattere sostanziale, salvo il potere di autotutela o di non approvazione, ove ne sussistano i presupposti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC