Il TAR Veneto su PUA e silenzio-assenso: silenzio-assenso nell’adozione di un PUA
Nel caso di specie, il Comune sosteneva che non si fosse formato il silenzio-assenso nel procedimento di adozione di un PUA, giacché il Piano era ancora privo di alcuni degli atti e dei chiarimenti indicati nella richiesta di integrazione documentale avanzata al privato, che costituirebbero presupposti necessari per l’adozione del PUA stesso.
Il TAR Veneto ha invece ritenuto formato il silenzio-assenso.
Se si dovesse richiedere ai fini della formazione del provvedimento tacito di assenso anche l’accertamento della sussistenza dei requisiti di carattere sostanziale, oltre che formale, si dovrebbe ammettere che sia sempre necessario un provvedimento esplicito, il che escluderebbe a priori l’applicabilità e la praticabilità stessa della procedura della formazione del titolo abilitativo per silentium.
Pertanto il piano deve intendersi adottato per silenzio-assenso nonostante lo stesso possa risultare privo di qualche presupposto di carattere sostanziale, salvo il potere di autotutela o di non approvazione, ove ne sussistano i presupposti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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