La fatica per il Comune di gestire un PIP…
Nel caso di specie, il privato stipulava con il Comune un contratto per dare attuazione alla convenzione relativa al piano per gli insediamenti produttivi (PIP). Per effetto di tale contratto, il privato acquistava, con il fine di realizzare un sito produttivo, in diritto di superficie per la quota del 50% e in piena proprietà per l’eguale quota del 50%, un lotto collocato all’interno della zona artigianale.
Successivamente, il privato cedeva i terreni in parola a una società di leasing, per la realizzazione di un fabbricato che interessava circa la metà della superficie disponibile. Provvedeva poi al relativo riscatto, divenendone proprietaria esclusiva, mantenendo la proprietà superficiaria degli altri terreni.
Il privato era poi sottoposto a una procedura esecutiva immobiliare, limitatamente al lotto in proprietà esclusiva, coincidente con il fabbricato suddetto.
Nell’ambito della predetta procedura esecutiva, è stato disposto il trasferimento del bene immobile a favore del creditore.
Quest’ultimo chiedeva al Comune la risoluzione parziale del contratto, allo scopo di ottenere la ricostituzione dell’integrità del lotto originariamente assegnato al privato, con contestuale estinzione del diritto di superficie in suo favore.
Con una delibera di Consiglio comunale, era dichiarata la risoluzione parziale del contratto. Risultava poi un permesso di costruire in sanatoria per il fabbricato, rilasciato prima che fosse approvata la delibera consiliare.
Il TAR Veneto non ha trovato alcuna illegittimità, nell’operato del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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