Prezzo di cessione di un’area PIP
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 35 l. 865/1971, il Comune ha l’obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei PEEP e PIP, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l’acquisto delle aree medesime. È chiaramente salva la rivalutazione ISTAT.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sentenza molto interessante anche per altri profili che qui evidenzio:
– la Corte di cassazione ha sempre affermato che l’obbligazione assunta di provvedere alla realizzazione delle opere diurbanizzazione da colui che stipula una convenzione edilizia è di natura propter rem;
– la natura reale dell’obbligazione comporta dunque che all’adempimento della stessa saranno tenuti non solo i soggetti che stipulano laconvenzione, ma anche quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzanol’edificazione ed i loro aventi causa;
– l’assunzione, all’atto della stipulazione di una convenzione di lottizzazione, dell’impegno – per sé, per i propri eredi e per gli altri aventicausa – di realizzare una serie di opere di urbanizzazione del territorio e di costituire, su una parte di quelle aree, una servitù di uso pubblico, dà luogo ad una obbligazione propter rem, che grava quindi sia sul proprietario del terreno che abbia stipulato la convenzione di lottizzazione, sia su coloro che abbiano richiesto il rilascio della concessione edilizia nell’ambito della lottizzazione, sia infine sui successivi proprietari della medesima res;
– il meccanismo dell’ambulatorietà passiva dell’obbligazione, proprio della natura propter rem, non trasforma ex se gli aventi causa dei lottizzanti in ‘parti’ a pieno titolo del rapporto convenzionale, ma li rende semplicemente corresponsabili nell’esecuzione degli impegni presi;
– il Collegio ritiene che legittimati passivi dell’obbligazione di realizzazione delle opere di urbanizzazione debbono ritenersi non solo ilottizzanti che hanno concluso la convenzione, ma anche coloro che risultano attualiproprietari delle aree incluse nel comparto lottizzato e che utilizzano le stesse, quali aventicausa degli originali lottizzanti o successivi aventi causa, e comunque in ogni caso diacquisto a titolo originario o a titolo derivativo”.
Buona giornata
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