Termine per l’esecuzione delle opere previste in una convenzione urbanistica
Il TAR Veneto ha affermato che il privato ha dieci anni di tempo per l’esecuzione delle opere previste in una convenzione urbanistica, perciò soltanto dalla data di scadenza della convenzione medesima è possibile verificare se le opere siano state o meno eseguite.
Da tale data il Comune ha titolo per richiedere la cessione delle aree: in via diretta, se del caso a mezzo dell’esecuzione forzata dell’obbligo di fare (art. 2931 c.c.), oppure mediante l’escussione della polizza fideiussoria a suo tempo emessa e la conseguente esecuzione in danno.
In sostanza, l’obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere anche l’ordinario termine di prescrizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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