Il nuovo Piano Casa, tra lo Sblocca Cantieri e il Decreto Crescita

09 Mag 2019
9 Maggio 2019

L'architetto Giancarlo Ghinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sui recenti sviluppi in materia urbanistica, con particolare riguardo alla situazione veneta, dopo la legge 14 del 2019 (Veneto 2050).

L'autore prende le mosse dalla osservazione che, nell’ambito dei lavori relativi alla seconda edizione di “AEDIFICA – costruire il domani” (Fondazione Bisazza – Montecchio Maggiore, 4 e 5 aprile u.s.), con riferimento al convegno su “Piano Casa, la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio”, che si è tenuto alla vigilia dell’entrata della L.R. n. 14/2019 (Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e l’incentivazione alla rinaturalizzazione), ha destato particolare interesse l’intervento dell’Avv. Bruno Barel “Cultura, regole e politica per la rigenerazione urbana e l’innovazione sociale dopo la L.R. n. 14/2019”.

1-Italia IUS_post GG07 05 2019

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Interessante la nota dell’arch. Ghinello. In effetti, in questi giorni, il nuovo comma 1 ter dell’art. 2 bis del dpr 380/2001, ci ha dato da pensare. Sarebbe importante che la regione chiarisse la portata dell’art. 10 della l.r. 14/2009 alla luce del nuovo comma 1 ter introdotto con il decreto “sblocca cantieri”. Al riguardo si segnala che il nuovo comma 1 ter dello sblocca cantieri sembra avere una “collocazione” e descrizione più appropriate rispetto a quelle riservate all’articolo 10 della l.r. 14/2009 perchè, mentre il nuovo 1 ter rientra nell’articolo 2 bis che regola le “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” e, correttamente, non entra nella definizione dell’intervento di ristrutturazione di cui al successivo art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 380/2001 che resta immutato, l’articolo 10 della legge regionale 14/2009 invece, nominando l’articolo con il termine di “ristrutturazione” e “facendo salve” le distanze acquisite purchè all’interno della sagoma tridimensionale dell’edificio originario, qualifica l’intervento come ristrutturazione anche se , in taluni casi, dovrebbe invece qualificarsi come demolizione e ricostruzione. Tale impostazione crea confusione sia per la corretta qualificazione dell’intervento [un conto è la ristrutturazione e un conto è la demolizione e ricostruzione, altra questione la possibilità – ragionevolissima – di far salve le distanze acquisite al fine di perseguire principi di saturazione ed edificazione all’interno delle aree del consolidato] che per gli effetti che tale qualificazione ha ai fini della detrminazione del contributo di costruzione [è noto che l’intervento di ristrutturazione è soggetto a contributo di costruzione significativamente ridotto, mentre l’intervento di demolizione e ricostruzione che comporti incremento del carico urbanistico è soggetto al pagamento, perr intero, del contributo di costruzione]. Oltre a tutto il nuovo 1 ter dell’art. 2 del dpr 380/2001 è contrassegnata con la (L) e pertanto costituisce norma di principio.

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