Piano Casa: è possibile il cumulo con la volumetria residua del PRG?

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

Il Consiglio di Stato ha riformato in parte qua la sentenza del TAR Veneto n. 513/2018, la quale aveva statuito il divieto di cumulo tra l’incremento realizzato ai sensi della l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa ter) e la volumetria residua del PRG/PI.

Si evidenzia che il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa censura tale statuizione in rito: la decisione di primo grado, invero, è stata resa ultra petita perché solo in seguito alla nota cd. “ordinanza cautelare di Mira” n. 591/2017 - confermata nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 513/2018 qui riformata – le parti hanno circoscritto la problematica di cui si discorre che, però, è stata sollevata dai ricorrenti oltre i termini decadenziali di proposizione del ricorso.

Tanto premesso, giova ricordare che il divieto del cumulo (rectius: il divieto del cumulo in assenza del previo utilizzo della capacità edificatoria ordinaria) è ora sancito distintamente dall’art. 11, c. 3 della l.r. Veneto n. 14/2019, secondo cui: “Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale o dalle normative per l’edificazione in zona agricola, sia stata previamente utilizzata; tale capacità edificatoria può essere utilizzata anche contestualmente agli interventi del comma 1, che possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici o di superficie previsti”.

La norma, però, correttamente prevede la possibilità "derogatoria" di applicare contestualmente i due bonus edificatori, purché quello cd. ordinario previsto dal PRG/PI venga interamente saturato.

A parere di chi scrive, tale divieto e tale deroga erano implicitamente sussistenti anche nella previgente disciplina del cd. Piano Casa, nonostante l’assenza di una chiara indicazione normativa sul punto e la prassi contraria della maggioranza degli operatori del settore (professionisti ed Amministrazioni comunali).

Pertanto, è opinione di chi scrive che la decisione pregressa del T.A.R. Veneto sia tutt'ora pienamente condivisibile dal punto di vista sostanziale.

Infine, la sentenza del Giudice d’appello conferma sia l’ambito di applicazione temporale della l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii., ovvero la necessarietà di un titolo edilizio non decaduto alla data del 31.10.2013, sia la sufficienza della cd. vicinitas per impugnare il titolo edilizio del vicino-confinante.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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