La violazione delle norme sul preavviso di rigetto è causa di annullabilità del provvedimento?
Il Consiglio di Stato ha affermato che la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non è una causa di annullabilità dell’atto, secondo il paradigma di cui all’art. 21-octies, co. 2, I periodo l. cit., allorquando venga in considerazione un provvedimento vincolato, da cui consegue che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
È pur vero che l’ultimo periodo dell’art. 21-octies, co. 2 cit. afferma che “la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”, ma tale ipotesi di esclusione (introdotta dall’art. 12, co. 1, lett. i d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020) riguarda soltanto i provvedimenti discrezionali.
Post di Alberto Antico – avvocato

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