Preavviso di rigetto e garanzie partecipative del privato
Il TAR Catania ha affermato che la partecipazione del privato al procedimento è garantita attraverso il preavviso di rigetto e l’esame delle controdeduzioni dell’interessato senza che gravi sulla P.A. alcun obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni.
Ove il preavviso di rigetto non sia stato pretermesso, nessun obbligo di specifica confutazione delle analitiche deduzioni dell’interessato grava sulla P.A., anche in virtù del principio di non aggravamento del procedimento, laddove sia assicurata al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale, nonché la possibilità di interloquire in contraddittorio e collaborare all’istruttoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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