Art. 10-bis e corrispondenza tra motivi ostativi e controdeduzioni
Il TAR Veneto lascia trasparire un’interpretazione ampia dell’obbligo di corrispondenza tra motivi ostativi comunicati al privato e controdeduzioni – effettivi motivi di rigetto, ritenendola soddisfatta nel caso in cui le seconde costituiscano un’esplicazione delle prime a seguito delle osservazioni del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
l’artt. 10bis, nel secondo periodo dice: Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autoritĂ competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
Non è molto chiaro questo passaggio, se bisogna fare un ulteriore 10bis, oppure direttamente il diniego, motivando.
Penso che la ratio sia: non è necessario fare un altro passaggio separato per rispondere a qualcosa che l’istante ha giĂ sollevato, perchĂ© la risposta a queste osservazioni deve essere giĂ parte integrante della motivazione del diniego.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!