Art. 10-bis e corrispondenza tra motivi ostativi e controdeduzioni

30 Lug 2025
30 Luglio 2025

Il TAR Veneto lascia trasparire un’interpretazione ampia dell’obbligo di corrispondenza tra motivi ostativi comunicati al privato e controdeduzioni – effettivi motivi di rigetto, ritenendola soddisfatta nel caso in cui le seconde costituiscano un’esplicazione delle prime a seguito delle osservazioni del privato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    l’artt. 10bis, nel secondo periodo dice: Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autoritĂ  competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

    Non è molto chiaro questo passaggio, se bisogna fare un ulteriore 10bis, oppure direttamente il diniego, motivando.

    Penso che la ratio sia: non è necessario fare un altro passaggio separato per rispondere a qualcosa che l’istante ha giĂ  sollevato, perchĂ© la risposta a queste osservazioni deve essere giĂ  parte integrante della motivazione del diniego.

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