Condizioni per il rilascio della patente di guida al soggetto sottoposto a misura di prevenzione
Il TAR Palermo – mutando il proprio precedente orientamento – ha interpretato l’art. 120, co. 3 Codice della strada: il soggetto sottoposto a misura di prevenzione può ottenere la patente di guida dopo essere stato riabilitato, se la chiede per la prima volta; se invece aveva la patente ma gli era stata revocata, deve anche attendere tre anni dalla revoca della patente.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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