Contestazione delle osservazioni del privato
Il TAR Veneto afferma che è sufficiente, per la contestazione delle osservazioni del privato, il supplemento istruttorio con richiesta di un nuovo parere all’Autorità preposta alla tutela del vincolo, che poi venga recepito dal Comune nel proprio provvedimento conclusivo (nel caso di specie, peraltro, il parere dell’Autorità non era nemmeno stato impugnato).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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