Garanzie partecipative del privato ed illegittimità dell’atto
Il TAR Veneto ha affermato che il privato che si lamenta della mancata partecipazione al procedimento ha l’onere di allegare che, se la comunicazione di avvio del procedimento vi fosse stata, egli avrebbe detto qualcosa alla P.A., indicando quali elementi avrebbero potenzialmente e ragionevolmente ampliato il quadro istruttorio da tener presente ai fini della decisione.
Non basta, quindi, lamentare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, per ottenere l’annullamento dell’atto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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