Il preavviso di rigetto
Il TAR Veneto ha affermato che l’onere di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dal privato: al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite.
Post di Alberto Antico – avvocato
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