Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, salva espressa previsione contraria, non è perentorio
Il TAR Veneto ha affermato che non vi è alcuna legge generale che colleghi una decadenza al mancato rispetto del termine di conclusione di un procedimento amministrativo, che quindi non può essere qualificato come perentorio ma come ordinatorio, sicché il suo superamento non determina la consumazione del potere amministrativo né l’illegittimità del provvedimento adottato, ma consente all’interessato di attivare i rimedi giurisdizionali avverso l’inerzia.
L’art. 2-bis l. 241/1990 correla all’inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità della P.A., ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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