Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, salva espressa previsione contraria, non è perentorio

07 Mag 2024
7 Maggio 2024

Il TAR Veneto ha affermato che non vi è alcuna legge generale che colleghi una decadenza al mancato rispetto del termine di conclusione di un procedimento amministrativo, che quindi non può essere qualificato come perentorio ma come ordinatorio, sicché il suo superamento non determina la consumazione del potere amministrativo né l’illegittimità del provvedimento adottato, ma consente all’interessato di attivare i rimedi giurisdizionali avverso l’inerzia.

L’art. 2-bis l. 241/1990 correla all’inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità della P.A., ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC