La motivazione per relationem è legittima anche quando l’atto richiamato è reso disponibile anche se servisse fare un accesso agli atti

26 Mag 2026
26 Maggio 2026

In un ricorso esaminato dal TAR Milano l'interessato si lamentava del difetto di motivazione del provvedimento impugnato per il fatto che il Comune aveva emesso un provvedimento richiamando tutta una serie di atti che non erano mai stati notificati al ricorrente.

Su tali presupposti il ricorrente censurava la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990,nonché l’eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione in quanto tali atti non sarebbero stati allegati alla diffida impugnata, ma sarebbero stati solo richiamati o, al più, ne sarebbe stato riportato uno stralcio nel provvedimento.

Ricordiamo che l'art. 3, al comma 3, della Legge 241/1990 disciplina espressamente l'istituto della motivazione
per relationem, stabilendo che "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama"

Il TAR ha respinto la censura, affermando che la doglianza offre un'interpretazione eccessivamente formalistica della motivazione per relationem e non in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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