La P.A. non ha il potere di emanare ordinanze di sgombero di immobili appartenenti al suo patrimonio disponibile
Il TAR Palermo ha affermato che, ai sensi dell’art. 823 c.c., l’Amministrazione può fare uso dei suoi poteri amministrativi (cd. autotutela possessoria) al solo fine di tutelare i beni del demanio pubblico, il cui regime la giurisprudenza tende ad estendere ai beni del patrimonio indisponibile.
Invece, nel caso in cui debba essere sgomberato un bene del patrimonio disponibile, la P.A. si trova in carenza assoluta di potere amministrativo e deve ricorrere agli ordinari rimedi civilistici.
L’eventuale ordinanza di sgombero del bene immobile facente parte del patrimonio disponibile sarebbe quindi nulla e la relativa controversia spetterebbe al G.O.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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